Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella giornata di martedì 12 ottobre, ha firmato quello che per brevità viene chiamato Dpcm green pass. Ovvero il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che fissa le norme sull’obbligo della certificazione verde per i lavoratori del settore pubblico e di quello privato. Il decreto sarà in vigore da venerdì 15 ottobre, e il numero di persone coinvolte si stima intorno ai 23 milioni.
Si entra così nella cosiddetta fase tre del green pass: al via dal 1 luglio con la fase uno, il certificato verde ha visto iniziare la fase due lo scorso 1 settembre, con l’introduzione dell’obbligo in scuole e università e nei trasporti a lunga percorrenza.
E adesso il Dpcm green pass ne estende l’obbligatorietà a quasi tutte le categorie di lavoratori.
Facciamo il punto sul decreto firmato martedì 12 da Mario Draghi, che scioglie alcuni importanti nodi (come quello di chi e in che modo dovrà effettuare i controlli) e rivede alcuni passaggi del Dpcm dello scorso 17 giugno. Quello che appunto ha dato il via all’introduzione del certificato verde nel nostro Paese. Vediamo dunque cosa contiene il Dpcm green pass, che sarà esecutivo dal 15 ottobre.
La firma di Draghi ai due decreti
Anzitutto, una precisazione. Nella giornata di martedì 12 ottobre Draghi ha firmato due distinti Dpcm sul green pass: uno contiene le linee guida per i dipendenti della Pubblica amministrazione e l’altro regola le modalità di controllo del certificato, sia per il settore pubblico che per quello privato.
Per questo decreto è arrivato l’ok del Garante della privacy sull’utilizzo di un’applicazione digitale per la verifica dei green pass. Il Garante si è espresso anche sulla tutela dei dati sensibili dei lavoratori.
Le Faq del Governo
Nella serata del 12 ottobre il Governo ha inoltre pubblicato sul proprio sito una lista di 11 Faq che chiariscono diversi aspetti. Occorre ripercorrerle sinteticamente, perché contengono informazioni di utilità generale.
I controlli
Vale la pena di riportare per intero la prima Faq, che scioglie il fondamentale (e tanto dibattuto) nodo dei controlli.
“Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso.
Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app VerificaC19, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; mentre per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.”
Soggetti non vaccinati e in attesa di green pass
Chi per motivi di salute non può vaccinarsi dovrà mostrare il relativo QR code, in via di predisposizione.
E chi è in attesa del green pass dovrà esibire documentazione cartacea o digitale rilasciata al momento della richiesta.
Le sanzioni
Il lavoratore sprovvisto di green pass è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del documento. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore.
Chi accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto a una sanzione amministrativa dai 600 a 1.500 euro.
Chi controlla i lavoratori esterni?
Sono deputati al controllo del green pass dei lavoratori esterni sia l’azienda d’origine sia quella in cui il lavoratore svolge la mansione.
Il green pass supera le linee guida di settore sul Covid-19?
No. Tutto ciò che norma sanificazione, distanziamento e mascherine rimarrà in vigore.
Varie categorie di lavoratori
Le Faq 7, 8 e 9 disciplinano alcuni specifici ambiti lavorativi. La più importante delle informazioni contenute in queste tre note riguarda il fatto che i clienti di servizi alla persona (come parrucchieri ed estetisti) non sono tenuti a richiedere il green pass ai lavoratori, e viceversa.
Verifiche preventive
Altro aspetto importante. Per esigenze organizzative, il datore di lavoro può richiedere anticipatamente il green pass, con il preavviso necessario al soddisfacimento di tali esigenze. Il preavviso non dovrà comunque superare le 48 ore.
Eventuali sanzioni per il datore di lavoro
“Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro”. Questo il testo dell’ultima Faq.
Vietato conservare i QR Code
Non è nelle Faq ma appare nel Dpcm un altro aspetto notevole. Quello per cui “è fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste” le informazioni ricavate dai controlli.
Niente smart working per chi non ha il green pass
Sempre nel Dpcm leggiamo che “Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione”.
Ovvero: il mancato possesso di green pass non consente automaticamente a un lavoratore di fornire la prestazione da remoto.
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