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Nasce il Pubblico Registro veicoli esteri, obblighi in arrivo per le auto con targhe non italiane

90 giorni di tempo per adeguarsi alla norma

Dal 21 marzo prossimo diventa attivo il Pubblico Registro veicoli esteri (REVE) istituito nell’ambito del Pubblico registro automobilistico, e che era una delle novità anticipate dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

In pratica, tutti i veicoli (auto, moto e rimorchi) che sono stati immatricolati all’estero e che sono intestati a persone che hanno residenza nel territorio italiano, un periodo di 30 giorni, anche non continuativi dovranno registrarsi al REVE. Questa decisione è stata presa per dare un giro di vite “ai furbetti della targa” che utilizzano un mezzo con targa non italiana che, nella maggior parte dei casi, non essendo riconducibile al suo proprietario, sfuggivano all’obbligo di pagare multe e sanzioni varie.

Chi è obbligato a presentarsi al Registro veicoli esteri

Per capire meglio chi deve obbligatoriamente registrare il proprio veicolo con targa estera al REVE è disponibile il sito ACI che spiega nel dettaglio la normativa. In pratica questa sancisce:

  • Obbligo per i cittadini (italiani o stranieri) residenti nel nostro Paese, che, a vario titolo, dispongano di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo dovrà essere comprovato da un documento di data certa (contratto di noleggio, leasing, comodato o altro) sul quale dovrà essere indicata anche la durata dell’utilizzo. L’obbligo è a carico di chi utilizza il mezzo.
  • Obbligo per i veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante con l’Italia o lavoratori autonomi “frontalieri” che hanno la sede della propria attività professionale presso un Paese limitrofo. La registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo ed è a carico dell’intestatario del mezzo.

La norma specifica anche se il mezzo è di proprietà di un cittadino straniero che ottiene la residenza in Italia, questo ha tre mesi di tempo per immatricolarlo in Italia. Le persone residenti all’estero, possono comunque venire in Italia e circolare liberamente per massimo un anno.

Sono esclusi dall’obbligo di registrazione:

  • i cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia
  • il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e i relativi familiari
  • i conducenti, residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede in quel territorio, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa

L’obbligo è esteso anche a persone con passaporto straniero che ottengono la residenza in Italia e che dispongono di un veicolo immatricolato all’estero. Questi devono adeguarsi alla normativa entro un massimo di tre mesi. 

Come registrare il veicolo al REVE e i costi da sostenere

Come è logico aspettarsi tutto questo ha un costo: la registrazione costa 27 euro di tariffa PRA, a cui bisogna aggiungere altri 16 euro di imposta di bollo. La norma obbliga anche i proprietari di veicoli immatricolati all’estero di comunicare ogni variazione (ad esempio cambio di residenza) o la cancellazione dal registro (ad esempio un fine leasing). In questi due ultimi casi, il costo da sostenere è pari a 13,50 euro più i soliti 16 euro di imposta di bollo. Se ci affida a un’agenzia di pratiche auto abilitata come Sportello Telematico dell’Automobilista (Sta) bisognerà aggiungere anche i costi di questo “intermediario” che non ha una tariffa fissa. Per risparmiare si può procedere alla registrazione in autonomia presso l’ufficio provinciale del PRA, a cui si accede tramite una prenotazione. Il tutto deve essere fatto entro 90 giorni.

registro veicoli esteri

A registrazione conclusa, si ottiene un’attestazione che dovrà essere esibita, in caso di controllo, secondo quanto disposto dall’art 93-bis del Codice della strada. Questa attestazione, come si legge sul sito dell’ACI, “conterrà la targa estera ed un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia per gli adempimenti amministrativi, oltre ad un QR code che consentirà la verifica dei dati”.

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Commenti

  1. ma che leggi da avvinazzati… fuori da ogni logica, complimenti, e poi parlano di europa, libero mercato

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