Al di là della ben nota controversia tra Meta e Siae, la nostra AGCM (Autorità garante per la concorrenza e il mercato, più nota come Antitrust) nelle ultime settimane si è occupata soprattutto di questioni interne al territorio italiano.
Nello specifico, dapprima multando due volte le maggiori compagnie telefoniche, sia per incongrui rincari delle bollette che per la gestione delle fatture per recesso.
Ha poi avviato un’istruttoria nei confronti di Enel per posizione dominante nel settore della mobilità elettrica.
Ora il nostro Antitrust, aprendo un’istruttoria nei confronti di Apple, torna ad affacciarsi oltreoceano. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto, e quali sono le accuse mosse dall’Antitrust ad Apple Inc., Apple Distribution International Ltd, Apple Italia Srl.
Apple: l’istruttoria dell’Antitrust
Possiamo apprendere la notizia da un comunicato stampa pubblicato nella giornata di giovedì 11 maggio sul sito dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.
Il motivo dell’istruttoria aperta dal Garante nei confronti di Apple è presunto abuso di posizione dominante “nel mercato delle piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS.”
Il presunto abuso di posizione dominante
Secondo AGCM, già da oltre 2 anni (precisamente dall’aprile del 2021) l’azienda con sede a Cupertino ha adottato una politica sulla privacy per gli sviluppatori terzi di app che si è rivelata più restrittiva rispetto a quella applicata a se stessa.
Oltre a ciò, sviluppatori e inserzionisti terzi sarebbero svantaggiati anche per quanto riguarda la qualità dei dati messi a disposizione da Apple.
L’istruttoria dell’Antitrust nei confronti di Apple Inc., Apple Distribution International Ltd, Apple Italia Srl dovrà appunto accertare l’esistenza o meno di un presunto abuso di posizione dominante delle società nel mercato delle app.
L’utilizzo del prompt
Ma in che senso dall’aprile del 2021 la politica sulla privacy di Apple avrebbe penalizzato gli sviluppatori terzi di app?
Per capirlo bisogna chiamare in causa le caratteristiche del prompt che appare agli utenti per acquisire il consenso al tracciamento dei propri dati di navigazione sul web, e sugli strumenti adottati per misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie.
Ecco, in questo senso, cosa dice il comunicato stampa dell’Antitrust: “Apple impone soltanto ai concorrenti l’utilizzo di un prompt di richiesta del consenso in posizione di maggior risalto rispetto a quello dell’opzione per negare il consenso e utilizza una formulazione linguistica dissuasiva del tracciamento.
Inoltre, gli sviluppatori e gli inserzionisti terzi appaiono svantaggiati in termini di qualità e di dettaglio dei dati messi a disposizione da Apple e relativi all’efficacia delle campagne pubblicitarie sulle loro applicazioni. Ciò accade per le caratteristiche tecniche dell’interfaccia di programmazione cui possono accedere – SkadNetwork – che appare molto meno efficace rispetto ad Apple Ads Attribution, lo strumento che Apple adotta per sé stessa.”
I danni agli inserzionisti terzi
Il comunicato stampa di AGCM prosegue ricordando quanto la disponibilità dei dati sulla profilazione degli utenti e sulla misurazione dell’efficacia delle campagne pubblicitarie siano importanti “per l’appetibilità degli spazi pubblicitari venduti dagli sviluppatori di app e acquistati dagli inserzionisti”.
Ecco perché, secondo il nostro Antitrust, questa condotta di Apple “può causare un calo dei proventi della pubblicità degli inserzionisti terzi, a vantaggio della propria divisione commerciale; ridurre l’ingresso e/o impedire la permanenza dei concorrenti nel mercato dello sviluppo e della distribuzione di app; avvantaggiare le proprie app e, di conseguenza, gli apparati mobili e il sistema operativo iOS Apple.”
Un freno alle app innovative
Inoltre, secondo l’Antitrust, il comportamento di Apple che mirerebbe a ostacolare la concorrenza potrebbe “ridurre gli incentivi a sviluppare app innovative e ostacolare il passaggio degli utenti verso eco-sistemi digitali concorrenti.”
- Kahney, Leander (Autore)
Il pregiudizio al commercio intraeuropeo
Un aspetto non segnalato nel comunicato stampa, ma presente nel provvedimento a esso allegato, riguarda il pregiudizio al commercio intraeuropeo.
Nel procedimento leggiamo infatti che “l’esistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati membri, come esito dei comportamenti descritti, appare sussistere in ragione dell’importanza di Apple, principale operatore nei mercati interessati dal presente procedimento e la dimensione sovranazionale di tali mercati.
Le condotte descritte, potendo ostacolare significativamente l’ingresso e l’operatività di concorrenti attuali e potenziali, anche esteri, sul mercato nazionale, appaiono quindi suscettibili di alterare il commercio tra Stati membri. Ne deriva l’opportunità di valutare la fattispecie in esame quale eventuale infrazione della normativa unionale.”
Ultimo aggiornamento 2024-10-06 / Link di affiliazione / Immagini da Amazon Product Advertising API
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