A partire dal 1 gennaio 2023 entra in vigore la Riforma della Giustizia, nota anche come “Cartabia”. La riforma, secondo quanto rivelato, avrà delle importanti ripercussioni anche sull’esercizio del diritto all’oblio. Che cosa significa? Scopriamolo insieme.
La riforma Cartabia: cosa succede ora
La nuova riforma Cartabia causa alcune ripercussioni sull’esercizio del diritto all’oblio. Questo significa che nei tre giorni successivi alla conclusione favorevole del processo (o del procedimento) penale, la persona interessata potrà chiedere ed ottenere un provvedimento di deindicizzazione proprio dalla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di assoluzione o il decreto di archiviazione.
Detto in parole povere: adesso, per legge, si ha il diritto alla cancellazione del proprio nome dai vari motori di ricerca. Questo lo si può leggere nell’articolo 64-ter della legge Cartabia che concerne il “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”.
- «1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 2. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: “Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.”
- 3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante».
Enrico Costa ha così festeggiato il successo della riforma:
“Dal primo gennaio 2023 sarà vigente la mia proposta sull’oblio per gli assolti: i motori di ricerca dovranno dissociare i nomi degli assolti dalle notizie circolanti in rete sulle inchieste da cui sono risultati innocenti. Basta innocenti marchiati a vita da indagini finite nel nulla”.
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Ultimo aggiornamento 2024-10-06 / Link di affiliazione / Immagini da Amazon Product Advertising API