Non è un mistero il fatto che il Registro delle opposizioni non abbia funzionato.
Il nuovo Registro, una volta messo in funzione ed esteso anche ai numeri di telefonia mobile (ma chi lo usa più, peraltro, il fisso?), ha forse dato qualche risultato i primi mesi. Dopo di che, anche per la facilità con cui le sue regole potevano essere aggirate, ci siamo ritrovati, e ancora ci stiamo ritrovando, a rispondere un numero imprecisato di volte al giorno ai più svariati call center, per mezzo di operatori umani o voci registrate. Anche il governo ha ammesso il fallimento del Registro.
Il Garante della privacy era già intervenuto una prima volta nel giugno del 2023, confiscando le banche dati utilizzate da alcune società che svolgevano attività di telemarketing selvaggio (e illegale).
E ora ecco che il Garante ha fatto partire un Codice di condotta che dovrebbe frenare il telemarketing selvaggio e le chiamate a tutte le ore.
Il Codice di condotta del Garante contro il telemarketing selvaggio
La notizia è stata pubblicata nella giornata di lunedì 18 marzo sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.
Il titolo della nota spiega già molto. “Telemarketing, Garante privacy: al via il Codice di condotta. Accreditato l’Organismo di monitoraggio per la piena efficacia delle nuove regole.”
Più precisamente, come spiegano le prime righe del comunicato, proprio l’istituzione dell’Organismo di monitoraggio completa l’iter del Codice di condotta, che ora può prendere il via. Scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta.
Applicazione del Codice
Il Codice di condotta contro il telemarketing selvaggio ha l’obiettivo di tutelare gli utenti dalle chiamate indesiderate. Acquisterà piena efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il riferimento è al provvedimento del 7 marzo scorso, consultabile sul sito del Garante (e nella cui pagina c’è un link che rimanda al testo completo del codice di condotta).
Leggiamo che il provvedimento è “in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.”
L’Organismo di monitoraggio
Prima di considerare i punti principali del Codice, un cenno all’Organismo di monitoraggio, che vigilerà sulla sua concreta attuazione.
Si tratterà di un pool di 9 persone di “comprovata esperienza”, provenienti da un ente esterno, ai quali sarà affidato un mandato (non rinnovabile) di tre anni.
I componenti dell’Organismo sono stati proposti da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. E il Garante ha ritenuto che il gruppo di persone “sia in possesso dei requisisti previsti dal Regolamento Ue, tra i quali un adeguato livello di competenza, indipendenza e imparzialità per lo svolgimento dei compiti di controllo sull’applicazione del Codice da parte degli aderenti.”
Cosa prevede il Codice
Le società che aderiranno al Codice, spiega il Garante, “si impegneranno ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la filiera del telemarketing”.
Nel dettaglio, dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione…), informare in modo preciso e chiaro le persone contattate sull’uso dei loro dati, “assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati).”
Inoltre, le società dovranno effettuare una valutazione di impatto se si affidano a trattamenti automatizzati, “compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali.”
Nel Codice sono poi indicati alcuni orari nei quali sarà vietato telefonare per motivi di telemarketing: prima delle 9.00 e dopo le 20.00 dal lunedì al venerdì, prima delle 10.00 e dopo le 19.00 il sabato o i giorni prefestivi. Non sono ammesse le chiamate di domenica e nei giorni festivi.
- Gambirasio, Gianluca (Autore)
Il Codice servirà?
Il Garante precisa infine che, “per contrastare il fenomeno del sottobosco dei call-center abusivi, il Codice di condotta stabilisce l’applicazione di una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni contratto stipulato a seguito di un contatto promozionale senza consenso.”
Ma il problema (sperando di venire smentiti) temiamo che si ripeterà all’infinito: le società virtuose aderiranno al Codice, mentre quelle che operano in maniera illegale troveranno il modo di aggirare anche queste norme.
Ultimo aggiornamento 2024-10-06 / Link di affiliazione / Immagini da Amazon Product Advertising API
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